Art. 3
Gestione dell'assistenza
In vigore dal 27 feb 2006
Gestione dell'assistenza
1. La Commissione è responsabile della gestione dell'assistenza.
2. La Commissione viene assistita dal comitato previsto dall', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3906/89 (3), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
3. Il comitato formula il suo parere sui progetti di decisione di finanziamento, qualora il relativo importo sia superiore a 5 milioni di EUR. La Commissione può approvare, senza chiedere il parere del comitato, le decisioni di finanziamento riguardanti il sostegno alle attività di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento e le modifiche alle decisioni di finanziamento che sono conformi all'obiettivo del programma e che non superano il 15 % della dotazione finanziaria della decisione di finanziamento in questione.
4. Qualora, in conformità con il paragrafo 3, il comitato non sia consultato in merito alle decisioni di finanziamento, la Commissione la informa al più tardi entro una settimana dall'adozione della decisione.
5. Ai fini del presente regolamento, si applica la procedura di gestione di cui all' della decisione 1999/468/CE, in conformità dell', paragrafo 3, della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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