Art. 11
Notifica preliminare
In vigore dal 20 dic 2005
Notifica preliminare
Il comandante di un peschereccio comunitario che ha operato nelle zone di cui all’ e che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti informazioni:
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il nome del porto o del luogo di scarico,
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l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di scarico,
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i quantitativi espressi in chilogrammi di peso vivo di tutte le specie di cui detiene a bordo un quantitativo superiore a 50 kg.
Detta notifica può essere effettuata anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.
Storico versioni
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