Art. 13

Trasporto del nasello e dello scampo

In vigore dal 20 dic 2005
Trasporto del nasello e dello scampo 1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi dello stock di cui all’, lettera a), superiori a 300 kg o degli stock di cui all’, lettera b) e/o c), superiori a 150 kg pescati in una delle zone geografiche di cui all’ e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco. 2.   In deroga all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi dello stock di cui all’, lettera a), superiori a 300 kg trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all’, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di queste specie. L’esenzione prevista dall’, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.
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