Art. 8

Limitazione dello sforzo

In vigore dal 20 dic 2005
Limitazione dello sforzo 1.   I TAC di cui al capo II sono integrati da un regime di limitazione dello sforzo di pesca, basato sui bacini geografici e sui gruppi di attrezzi da pesca, nonché sulle condizioni associate per l’utilizzazione di queste possibilità di pesca specificate nell’allegato IVb del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5). 2.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione, sugli adeguamenti del numero massimo di giorni di pesca disponibili per le navi soggette al regime di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1. L’adeguamento è in proporzione diretta all’adeguamento annuo della mortalità alieutica stimato dal CIEM e dal CSTEP coerentemente con l’applicazione dei tassi di mortalità alieutica stabiliti secondo il metodo descritto all’. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro interessato può attuare un metodo diverso di gestione dello sforzo nella parte della divisione IXa situata ad est di 7°23′48″ di longitudine ovest misurati secondo la norma WGS84. Tale metodo fissa un livello di riferimento dello sforzo di pesca pari allo sforzo di pesca compiuto nel 2005. Per il 2006 e gli anni successivi lo sforzo di pesca è adeguato di un quantitativo che sarà deciso a maggioranza qualificata dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Tale adeguamento è proposto dopo aver esaminato i pareri più recenti del CSTEP ed alla luce della relazione più recente del CIEM. In mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri interessati garantiscono che lo sforzo di pesca non oltrepassi il livello di riferimento. 4.   La Commissione può chiedere agli Stati membri che hanno usufruito della deroga di cui al paragrafo 3 di fornire una relazione sull’attuazione di eventuali altri metodi di gestione dello sforzo. La Commissione trasmette tale relazione a tutti gli altri Stati membri. 5.   Ai fini del paragrafo 3 lo sforzo di pesca è misurato come la somma, per anno civile, dei prodotti tra la potenza motrice totale installata misurata in chilowatt e il numero di giorni di pesca nella zona in questione ottenuti per tutte le navi interessate.
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