Art. 1

Oggetto

In vigore dal 20 dic 2005
Oggetto Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock (di seguito «gli stock»): a) lo stock di nasello delle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM); b) lo stock di scampo della divisione CIEM VIIIc; c) lo stock di scampo della divisione CIEM IXa.
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eli:reg:2005:2166:oj#art-1

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