Art. 1
Oggetto
In vigore dal 20 dic 2005
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock (di seguito «gli stock»):
a)
lo stock di nasello delle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM);
b)
lo stock di scampo della divisione CIEM VIIIc;
c)
lo stock di scampo della divisione CIEM IXa.
Storico versioni
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Proeli:reg:2005:2166:oj#art-1