Art. 2

Obiettivo del piano di ricostituzione

In vigore dal 20 dic 2005
Obiettivo del piano di ricostituzione Il piano di ricostituzione è inteso a ricostituire gli stock entro limiti di sicurezza biologica, in conformità delle informazioni fornite dal CIEM. Pertanto: a) per quanto riguarda lo stock di cui all’, lettera a), esso dovrà raggiungere una biomassa dei riproduttori pari a 35 000 tonnellate nel corso di due anni consecutivi, in base alle relazioni scientifiche disponibili, o aumentare i quantitativi di individui maturi entro un periodo di dieci anni in modo da raggiungere valori pari o superiori a 35 000 tonnellate. Tale valore è adeguato alla luce dei nuovi dati scientifici trasmessi dal CSTEP; b) per quanto riguarda gli stock di cui all’, lettere b) e c), essi dovranno essere ricostituiti entro limiti di sicurezza biologica nell’arco di un periodo di dieci anni.
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Obiettivo del piano di ricostituzione (Art. 2 Regolamento (UE) 2005/2166) — Testo vigente | Portale Normativo