Art. 3

Valutazione delle misure di ricostituzione

In vigore dal 20 dic 2005
Valutazione delle misure di ricostituzione 1.   Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi la Commissione, sulla base del parere del CIEM e del CSTEP, valuta l’impatto delle misure di ricostituzione sugli stock e sulle attività di pesca ad essi correlate. 2.   Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che per uno stock è stato conseguito l’obiettivo di cui all’, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire per quello stock il piano di ricostituzione previsto dal presente regolamento con un piano di gestione ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002. 3.   Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che uno stock non presenta segni di recupero, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l’adozione di misure supplementari e/o alternative intese ad assicurare la ricostituzione dello stock.
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