Art. 6

Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di scampo

In vigore dal 20 dic 2005
Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di scampo I TAC per gli stock di cui all’, lettere b) e c), sono fissati, sulla base della valutazione scientifica più recente del CSTEP, al livello considerato necessario per indurre lo stesso cambiamento relativo nel tasso di mortalità conseguito per lo stock di cui all’, lettera a), in applicazione dell’.
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