Art. 5
Procedimento per la fissazione del TAC per lo stock di nasello
In vigore dal 20 dic 2005
Procedimento per la fissazione del TAC per lo stock di nasello
1. Ove il tasso di mortalità alieutica dello stock di cui all’, lettera a), sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, superiore allo 0,3 % annuo, il TAC non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere una riduzione del 10 % del tasso di mortalità alieutica nell’anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l’anno precedente.
2. Ove il tasso di mortalità alieutica dello stock di cui all’, lettera a), sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, pari o inferiore allo 0,3 % annuo, il TAC è fissato al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere un tasso annuo di mortalità alieutica dello 0,27 % nell’anno di applicazione.
3. Ove il CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, sia in grado di calcolare un livello di catture corrispondente ai tassi di mortalità specificati ai paragrafi 1 e 2 soltanto per una parte delle divisioni CIEM VIIIc e IXa, il TAC è fissato ad un livello che sia compatibile con:
a)
il livello di catture corrispondente al tasso di mortalità indicato nella zona oggetto dei pareri scientifici; e
b)
il mantenimento di un rapporto costante di catture tra la zona oggetto dei pareri scientifici e l’insieme delle divisioni VIIIc e IXa. Il rapporto è calcolato sulla base delle catture nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui è adottata la decisione.
Il metodo di calcolo utilizzato è fornito nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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