Art. 7
Limiti alla variazione dei TAC
In vigore dal 20 dic 2005
Limiti alla variazione dei TAC
A decorrere dal primo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:
a)
qualora l’applicazione dell’ o dell’ dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello dell’anno interessato;
b)
qualora l’applicazione dell’ o dell’ dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % a quello dell’anno interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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