Art. 9
Margine di tolleranza
In vigore dal 20 dic 2005
Margine di tolleranza
1. In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (6), la tolleranza nella stima del quantitativo degli stock interessati, espresso in chilogrammi, è pari all’8 % del quantitativo registrato nel giornale di bordo. Nel caso in cui la normativa comunitaria non stabilisca un fattore di conversione, si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il quantitativo degli stock interessati a bordo è inferiore a 50 kg.
Storico versioni
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