Art. 10

Pesatura degli sbarchi

In vigore dal 20 dic 2005
Pesatura degli sbarchi Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi dello stock di cui all’, lettera a), superiori a 300 kg e/o i quantitativi dello stock di cui all’, lettera b) e/o c), superiori a 150 kg pescati in una delle zone di cui all’ siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all’asta.
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