Art. 12

Stivaggio separato del nasello e dello scampo

In vigore dal 20 dic 2005
Stivaggio separato del nasello e dello scampo 1.   Allorché quantitativi dello stock di cui all’, lettera a), superiori a 50 kg sono stivati a bordo di una nave, è vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi degli stock di cui all’ mescolati con altre specie di organismi marini in un recipiente. 2.   I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l’assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture degli stock interessati detenute a bordo.
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