Art. 14

Programma di controllo specifico

In vigore dal 20 dic 2005
Programma di controllo specifico In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per gli stock può avere una durata superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.
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