Art. 14 · Programma di controllo specifico

Art. 14

Programma di controllo specifico

In vigore dal 20 dic 2005
Programma di controllo specifico In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per gli stock può avere una durata superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.
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