Art. 4
Fissazione dei TAC
In vigore dal 20 dic 2005
Fissazione dei TAC
1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC relativo all’anno successivo per gli stock interessati.
2. Il TAC per lo stock di cui all’, lettera a), è fissato conformemente all’.
3. I TAC per gli stock di cui all’, lettere b) e c), sono fissati conformemente all’.
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