Art. 11 · Notifica preliminare

Art. 11

Notifica preliminare

In vigore dal 20 dic 2005
Notifica preliminare Il comandante di un peschereccio comunitario che ha operato nelle zone di cui all’ e che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti informazioni: — il nome del porto o del luogo di scarico, — l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di scarico, — i quantitativi espressi in chilogrammi di peso vivo di tutte le specie di cui detiene a bordo un quantitativo superiore a 50 kg. Detta notifica può essere effettuata anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2166:oj#art-11