Art. 8
Programmi di attività e domanda di approvazione
In vigore dal 19 dic 2005
Programmi di attività e domanda di approvazione
1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004 devono essere realizzati su un periodo massimo di tre anni. Il primo stralcio inizia il 1o aprile 2006. Gli stralci successivi iniziano il 1o aprile di ognuno dei tre anni.
2. Ciascuna organizzazione di operatori riconosciuta ai sensi del presente regolamento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di attività.
La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi:
a)
identificazione dell’organizzazione di operatori richiedente;
b)
informazioni relative ai criteri di selezione di cui all’, paragrafo 1;
c)
descrizione, giustificazione e calendario di esecuzione delle attività proposte;
d)
piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività di cui all’ e suddivise in quote di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 2 % del totale, e le altre principali voci di spesa;
e)
piano di finanziamento ripartito per settori di attività di cui all’ e suddiviso in quote di 12 mesi al massimo a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, indicando in particolare il finanziamento comunitario richiesto, compresi gli anticipi, ed eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo nazionale;
f)
descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro;
g)
la prova della costituzione di una cauzione bancaria pari almeno al 5 % del finanziamento comunitario richiesto;
h)
una domanda di anticipo ai sensi dell’;
i)
la dichiarazione di cui all’, paragrafo 2;
j)
per le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di organizzazioni di produttori: identificazione delle organizzazioni di operatori responsabili dell’effettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate;
k)
per le organizzazioni di operatori che fanno parte di un’associazione di produttori o di un’organizzazione interprofessionale: un attestato da cui risulti che le attività previste nei loro programmi non sono oggetto di un’altra domanda di finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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