Art. 6
Ripartizione del finanziamento comunitario
In vigore dal 19 dic 2005
Ripartizione del finanziamento comunitario
In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 20 % del finanziamento comunitario disponibile ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 865/2004 è destinata al settore di attività di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b); una percentuale minima del 12 % del finanziamento comunitario è destinata al settore di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera d).
Se la percentuale minima di cui al primo comma non è interamente utilizzata nei settori di attività ivi menzionati, l’importo non utilizzato non può essere stornato ad altri settori di attività, ma è riversato al bilancio comunitario.
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