Art. 4
Finanziamento comunitario
In vigore dal 19 dic 2005
Finanziamento comunitario
1. Il finanziamento comunitario annuo dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori è corrisposto nei limiti dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Gli Stati membri si accertano che la spesa annua sostenuta per l’esecuzione dei programmi di attività approvati non superi l’importo di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento comunitario sia assegnato proporzionalmente alla durata del periodo di cui all’, paragrafo 1.
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