Art. 3
Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
In vigore dal 19 dic 2005
Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
1. Per ottenere il riconoscimento, un’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di riconoscimento che attesti il rispetto delle condizioni previste all’, paragrafo 2.
La domanda di riconoscimento è redatta secondo un modello fornito dall’autorità competente dello Stato membro, per facilitare il controllo del rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 2. La domanda contiene, tra l’altro, gli elementi identificativi di ciascuno dei membri dell’organizzazione di operatori del settore oleicolo.
2. Entro il 1o aprile di ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, l’organizzazione di operatori del settore oleicolo è riconosciuta dallo Stato membro e riceve un numero di riconoscimento.
3. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente, se l’organizzazione di operatori del settore oleicolo non soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 2.
4. L’organizzazione di operatori conserva tuttavia i diritti derivanti dal riconoscimento fino alla revoca dello stesso, purché essa abbia agito in buona fede per quanto riguarda la conformità alle condizioni di cui all’, paragrafo 2.
Nel caso in cui la revoca del riconoscimento sia dovuta al fatto che l’organizzazione di operatori non ha rispettato deliberatamente o per grave negligenza le condizioni per il riconoscimento di cui all’, paragrafo 2, la decisione di revoca ha effetto a decorrere dal momento in cui non risultano più soddisfatte tali condizioni.
5. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente, se l’organizzazione di operatori del settore oleicolo:
a)
è stata oggetto di sanzioni per un’infrazione al regime di aiuto alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (5) durante le campagne 2002/2003 o 2003/2004;
b)
è stata oggetto di sanzioni per un’infrazione al sistema di finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (6) durante le campagne 2002/2003 o 2003/2004.
6. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2002 o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attività durante le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 possono essere considerate riconosciute ai sensi del presente regolamento, sempreché possiedano i requisiti indicati all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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