Art. 5

Attività ammissibili al finanziamento comunitario

In vigore dal 19 dic 2005
Attività ammissibili al finanziamento comunitario 1.   Le attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004 (di seguito «attività ammissibili») sono le seguenti: a) in materia di monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola: i) raccolta di dati sul settore e sul mercato, effettuata in conformità alle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dall’autorità nazionale competente; ii) elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell’organizzazione di operatori di cui trattasi; b) in materia di miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura: i) operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, effettuate alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone regionali potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di olivicoltori necessari per una buona riuscita delle operazioni in questione; ii) elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica; iii) progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo; iv) progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell’ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltura biologica, ragionata e integrata; v) inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) in materia di miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola: i) miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell’olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente; ii) miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività; iii) miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; iv) assistenza tecnica all’industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti; v) creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell’olio di oliva vergine; vi) formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell’olio di oliva vergine; d) in materia di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali: i) creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall’olivicoltore fino al condizionamento e all’etichettatura, in conformità alle specifiche stabilite dall’autorità nazionale competente; ii) creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici, il cui disciplinare è conforme alle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente; iii) creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell’olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente; e) in materia di diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola: i) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d); ii) creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d). Per quanto riguarda l’attività prevista al primo comma, lettera c), punto ii), gli Stati membri accertano che siano adottate le opportune disposizioni per recuperare l’investimento o il suo valore residuo, qualora il socio titolare della singola azienda lasci l’organizzazione di operatori del settore oleicolo. 2.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le attività ammissibili, senza peraltro renderne impossibile la presentazione o la realizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2080:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo