Art. 2

Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

In vigore dal 19 dic 2005
Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo 1.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di operatori aventi diritto al finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui all’ del regolamento (CE) n. 865/2004. 2.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento, tra le quali devono figurare almeno le seguenti condizioni: a) le organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da olivicoltori che non fanno parte di un’altra organizzazione di produttori riconosciuta; b) le associazioni di organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da organizzazioni di produttori riconosciute che non fanno parte di un’altra associazione di organizzazioni di produttori riconosciute; c) le altre organizzazioni di operatori sono costituite esclusivamente da operatori del settore oleicolo che non fanno parte di un’altra organizzazione di operatori riconosciuta; d) le organizzazioni interprofessionali rappresentano in maniera estesa ed equilibrata l’insieme delle attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell’olio di oliva e/o delle olive da tavola; e) le organizzazioni di operatori sono in grado di presentare un programma di attività per almeno uno dei settori di attività di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) ad e); f) le organizzazioni di operatori si impegnano a sottostare ai controlli previsti all’. 3.   Ai fini della valutazione delle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni di operatori, gli Stati membri prendono in considerazione segnatamente i seguenti aspetti: a) le peculiarità del settore oleicolo in ciascuna zona regionale definita dagli Stati membri (di seguito «zona regionale»); b) l’interesse del consumatore e l’equilibrio del mercato; c) il miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; d) l’efficacia presunta dei programmi di attività presentati.
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