Art. 7

Attività e spese non ammissibili al finanziamento comunitario

In vigore dal 19 dic 2005
Attività e spese non ammissibili al finanziamento comunitario 1.   Non sono ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’ del regolamento (CE) n. 865/2004 le attività seguenti: a) attività che beneficiano di un finanziamento comunitario diverso da quello previsto all’ del regolamento (CE) n. 865/2004; b) attività che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione; c) attività finalizzate all’acquisto o al magazzinaggio di olio di oliva o di olive da tavola o aventi un’incidenza sul prezzo di questi prodotti; d) attività finalizzate alla promozione commerciale dell’olio di oliva o delle olive da tavola; e) attività concernenti la ricerca scientifica; f) attività che possono causare distorsioni di concorrenza negli altri rami di attività dell’organizzazione di operatori del settore oleicolo. 2.   Per garantire l’ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, in nome proprio e dei loro soci, a rinunciare, per le attività effettivamente finanziate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 865/2004, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno comunitario o nazionale. 3.   Non sono ammissibili, tra l’altro, le seguenti spese sostenute in sede di realizzazione delle attività di cui all’: a) rimborso (segnatamente in rate annuali) di prestiti contratti per un’attività realizzata interamente o parzialmente prima dell’inizio del programma di attività; b) pagamenti corrisposti agli operatori in occasione di riunioni e corsi di formazione, a compensazione della perdita di reddito; c) le spese connesse a costi amministrativi e di personale, sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAOG, non sono finanziate dal FEAOG; d) acquisto di terreno non edificato; e) acquisto di materiale d’occasione; f) spese risultanti da contratti di locazione finanziaria (tasse, interessi, oneri assicurativi); g) noleggio come alternativa all’acquisto e spese di funzionamento dei beni noleggiati. 4.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le attività e le spese non ammissibili di cui ai paragrafi 1 e 3.
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