Art. 9

Selezione e approvazione dei programmi di attività

In vigore dal 19 dic 2005
Selezione e approvazione dei programmi di attività 1.   Lo Stato membro seleziona i programmi di attività sulla base dei criteri seguenti: a) la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli orientamenti e le priorità stabiliti dallo Stato membro per il settore oleicolo nella zona regionale interessata; b) la credibilità finanziaria e la congruenza dei mezzi di cui dispone l’organizzazione di operatori con le attività proposte; c) l’estensione della zona regionale interessata dal programma di attività; d) la diversità delle situazioni economiche della zona regionale interessata che sono prese in considerazione dal programma di attività; e) l’esistenza di vari settori di attività e l’entità della partecipazione finanziaria degli operatori; f) gli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi stabiliti dallo Stato membro, che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma. Lo Stato membro tiene conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni di operatori e dell’importanza dell’olivicoltura in ciascuna zona regionale. 2.   Lo Stato membro respinge i programmi di attività che sono incompleti o contengono informazioni inesatte, o che prevedono una delle attività non ammissibili indicate all’. 3.   Entro il 15 marzo di ogni anno, lo Stato membro informa le organizzazioni di operatori sui programmi di attività approvati e, se del caso, sui programmi ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente. L’approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all’inserimento delle modifiche ritenute pertinenti dallo Stato membro. In questo caso, l’organizzazione di operatori interessata comunica il proprio accordo all’inserimento delle modifiche entro un termine di 15 giorni dalla notificazione delle stesse. 4.   Se il programma di attività proposto non è selezionato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui all’, paragrafo 2, lettera g). 5.   Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento comunitario sia assegnato, nell’ambito di ciascuna categoria di organizzazioni di operatori, in funzione del valore dell’olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri delle organizzazioni di operatori.
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