Art. 10
Modifica dei programmi di attività
In vigore dal 19 dic 2005
Modifica dei programmi di attività
1. Una organizzazione di operatori può chiedere, secondo la procedura stabilita dallo Stato membro, di apportare modifiche al contenuto e al bilancio del proprio programma di attività già approvato, purché tali modifiche non implichino il superamento dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Ogni domanda di modifica di un programma di attività è corredata dei documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte. L’organizzazione di operatori presenta la domanda all’autorità competente almeno sei mesi prima dell’inizio della realizzazione dell’attività di cui trattasi.
3. Se le organizzazioni di operatori che hanno proceduto ad una fusione svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, esse continuano a svolgere tali programmi in modo distinto e parallelo fino al 1o gennaio dell’anno che segue la fusione. Tali organizzazioni procedono alla fusione dei loro programmi di attività inoltrando una domanda di modifica dei rispettivi programmi di attività conformemente ai paragrafi 1 e 2.
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di operatori che lo richiedono per motivi debitamente giustificati a svolgere in parallelo i rispettivi programmi di attività senza procedere alla loro fusione.
4. Entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda di modifica di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro, dopo aver esaminato i documenti ricevuti, comunica la propria decisione all’organizzazione di operatori interessata. Sono considerate accolte le domande di modifica in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il termine succitato.
5 Qualora il finanziamento comunitario ottenuto dall’organizzazione di operatori sia inferiore al programma approvato, i beneficiari possono adeguare il programma al finanziamento ottenuto.
Storico versioni
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