Art. 12
Domanda di finanziamento comunitario
In vigore dal 19 dic 2005
Domanda di finanziamento comunitario
1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’ del regolamento (CE) n. 865/2004, l’organizzazione di operatori presenta una domanda di finanziamento all’organismo pagatore anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun anno di esecuzione del proprio programma di attività.
Lo Stato membro può versare alle organizzazioni di operatori il saldo del finanziamento comunitario corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione di cui all’ o di un controllo in loco di cui all’, che le due rate dell’anticipo di cui all’, paragrafo 2, sono state effettivamente spese.
Non è ricevibile una domanda di finanziamento comunitario presentata oltre il termine di cui al primo comma e gli importi eventualmente percepiti a titolo di finanziamento comunitario del programma sono rimborsati secondo la procedura prevista all’.
2. La domanda di finanziamento comunitario è redatta secondo un modello fornito dall’autorità competente dello Stato membro. Per essere ricevibile, la domanda deve essere corredata:
a)
dei giustificativi:
i)
delle spese sostenute nel periodo di esecuzione del programma di attività (fatture e documenti bancari comprovanti il loro pagamento);
ii)
se del caso, dell’effettivo versamento dei contributi finanziari da parte degli operatori e dello Stato membro interessato;
b)
di una relazione costituita dai seguenti elementi:
i)
descrizione precisa delle fasi del programma realizzate, suddivisa secondo i settori di attività indicati all’;
ii)
se del caso, giustificazione e conseguenze finanziarie dei divari tra le fasi del programma di attività approvato dallo Stato membro e quelle effettivamente realizzate;
iii)
valutazione del programma di attività realizzato, sulla base degli indicatori previsti all’, paragrafo 2, lettera f).
3. Una domanda di finanziamento non conforme alle condizioni prescritte ai paragrafi 1 e 2 è respinta. L’organizzazione di operatori interessata può presentare una nuova domanda di finanziamento entro un termine stabilito dallo Stato membro.
4. Una domanda di finanziamento riguardante spese pagate oltre due mesi dopo la fine del periodo di esecuzione del programma di attività è respinta.
5. Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di finanziamento e dei documenti a corredo di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, dopo aver esaminato i documenti suddetti ed effettuato i controlli di cui all’, versa il finanziamento comunitario dovuto e svincola eventualmente le cauzioni di cui all’, paragrafo 2, lettera g), e all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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