Art. 13
Relazioni delle organizzazioni di operatori
In vigore dal 19 dic 2005
Relazioni delle organizzazioni di operatori
1. A decorrere dal 2007, le organizzazioni di operatori presentano, anteriormente al 1o maggio di ogni anno, relazioni annuali sulla realizzazione dei programmi di attività nell’anno civile precedente. Dette relazioni vertono sui seguenti aspetti:
a)
le fasi del programma di attività realizzate o in corso;
b)
le principali modifiche apportate al programma di attività;
c)
valutazione dei risultati già ottenuti sulla base degli indicatori di cui all’, paragrafo 2, lettera f).
Nell’ultimo anno di esecuzione del programma di attività, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.
2. Per i programmi di attività di durata inferiore a un anno, la relazione finale deve essere presentata entro due mesi a decorrere dalla fine dell’esecuzione del programma.
3. La relazione finale costituisce una valutazione del programma di attività e comprende almeno i seguenti elementi:
a)
una descrizione, basata come minimo sugli indicatori di cui all’, paragrafo 1, lettera f), nonché su qualsiasi altro criterio pertinente, indicante in che misura gli obiettivi del programma sono stati realizzati;
b)
una spiegazione delle principali modifiche apportate al programma di attività;
c)
eventualmente, l’indicazione degli elementi da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2080:oj#art-13