Art. 15

Rapporti di controllo

In vigore dal 19 dic 2005
Rapporti di controllo Per ciascun controllo in loco viene redatto un rapporto di controllo dettagliato, indicante in particolare: a) data e durata del controllo; b) nominativi delle persone presenti; c) estremi di tutte le fatture controllate; d) estremi delle fatture selezionate nei libri contabili (registro degli acquisti o delle vendite e registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate); e) documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati; f) attività realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco.
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Rapporti di controllo (Art. 15 Regolamento (UE) 2005/2080) — Testo vigente | Portale Normativo