Art. 15
Rapporti di controllo
In vigore dal 19 dic 2005
Rapporti di controllo
Per ciascun controllo in loco viene redatto un rapporto di controllo dettagliato, indicante in particolare:
a)
data e durata del controllo;
b)
nominativi delle persone presenti;
c)
estremi di tutte le fatture controllate;
d)
estremi delle fatture selezionate nei libri contabili (registro degli acquisti o delle vendite e registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate);
e)
documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati;
f)
attività realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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