Art. 15 · Rapporti di controllo

Art. 15

Rapporti di controllo

In vigore dal 19 dic 2005
Rapporti di controllo Per ciascun controllo in loco viene redatto un rapporto di controllo dettagliato, indicante in particolare: a) data e durata del controllo; b) nominativi delle persone presenti; c) estremi di tutte le fatture controllate; d) estremi delle fatture selezionate nei libri contabili (registro degli acquisti o delle vendite e registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate); e) documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati; f) attività realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco.
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