Art. 16

Rettifiche e sanzioni

In vigore dal 19 dic 2005
Rettifiche e sanzioni 1.   L’organizzazione di operatori che si sia resa responsabile, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento di cui all’, paragrafo 3, è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’intero programma di attività e versa inoltre all’autorità competente un importo corrispondente a quello escluso dal finanziamento. 2.   Se una determinata attività non è realizzata in conformità al programma di attività approvato, l’organizzazione di operatori è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’attività di cui trattasi. Tale esclusione non si applica qualora l’organizzazione di operatori abbia fornito dati fattuali esatti o sia in grado di dimostrare con qualsiasi altro mezzo di non essere in torto. 3.   Qualora siano riscontrate irregolarità nella realizzazione del programma di attività, all’organizzazione di operatori interessata sono irrogate le seguenti sanzioni: a) in caso di irregolarità dovuta a negligenza, l’organizzazione di operatori: i) è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’attività di cui trattasi; ii) è tenuta a versare all’autorità competente un importo pari al finanziamento revocato; b) in caso di irregolarità intenzionale, compresa la falsa dichiarazione, l’organizzazione di operatori: i) è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’insieme del programma di attività; ii) è tenuta a versare all’autorità competente un importo pari al finanziamento revocato; iii) è esclusa dal beneficio del finanziamento comunitario ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 865/2004 per l’intero triennio successivo a quello in cui è stata riscontrata l’irregolarità. 4.   Gli importi risultanti da rettifiche o sanzioni ai sensi del presente articolo sono versati all’organismo pagatore e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
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Rettifiche e sanzioni (Art. 16 Regolamento (UE) 2005/2080) — Testo vigente | Portale Normativo