Art. 11

Anticipi

In vigore dal 19 dic 2005
Anticipi 1.   L’organizzazione di operatori che ha presentato una domanda di anticipo secondo il disposto dell’, paragrafo 2, lettera h), riceve, alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, un importo globale non superiore al 90 % delle spese ammissibili previste per ciascuno degli anni coperti dal programma di attività approvato. 2.   Durante il mese che segue l’inizio di ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori di cui trattasi la prima rata dell’anticipo, pari ad un terzo dell’importo di cui al paragrafo 1. La seconda rata, pari ai rimanenti due terzi dell’importo di cui al paragrafo 1, è versata previa verifica di cui al paragrafo 3. 3.   Prima di versare la rata successiva, lo Stato membro verifica che ciascuna rata dell’anticipo sia stata effettivamente utilizzata. Detta verifica è effettuata dallo Stato membro sulla base della relazione di cui all’ o per mezzo di un controllo in loco ai sensi dell’. 4.   I versamenti di cui al paragrafo 2 sono subordinati alla costituzione di una cauzione da parte dell’organizzazione di operatori interessata, in conformità al regolamento (CEE) n. 2220/85, per un importo pari al 110 % dell’importo dell’anticipo richiesto. L’esigenza principale ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento citato è l’esecuzione delle attività figuranti nel programma di attività approvato. Immediatamente dopo la costituzione della cauzione di cui al primo comma, lo Stato membro svincola la cauzione di cui all’, paragrafo 2, lettera g). 5.   Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni di operatori interessate possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 4 per un importo non superiore alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
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Anticipi (Art. 11 Regolamento (UE) 2005/2080) — Testo vigente | Portale Normativo