Art. 17
In vigore dal 17 ott 2005
Per determinare se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell’, punto 2, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 77/388/CEE sia stata superata, il calcolo si basa sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.
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