Art. 19

In vigore dal 17 ott 2005
1.   L’espressione «peso accettato dal mercato dell’oro» di cui all’articolo 26 ter, parte A, primo comma, punto i), della direttiva 77/388/CEE copre almeno le unità e i pesi negoziati, figuranti nell’allegato II del presente regolamento. 2.   Al fine di compilare l’elenco di cui all’articolo 26 ter, parte A, terzo comma, della direttiva 77/388/CEE, i termini «prezzo» e «valore sul mercato libero» figuranti nel primo comma, punto ii), quarto trattino, di detto punto corrispondono al prezzo e al valore sul mercato libero in vigore il 1o aprile di ogni anno. Se il 1o aprile non dovesse cadere in un giorno in cui tali valori vengono fissati, si utilizzano i valori del giorno successivo in cui vengono fissati.
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