Art. 18
In vigore dal 17 ott 2005
Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l’espletamento delle formalità doganali, il termine «documento» figurante nell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE comprende la versione elettronica dello stesso, purché questa consenta una verifica dell’esercizio del diritto a deduzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1777:oj#art-18