Art. 20
In vigore dal 17 ott 2005
1. Se, nel corso di un trimestre dell’anno civile, un soggetto passivo non stabilito che usa il regime particolare previsto dall’articolo 26 quater, parte B, della direttiva 77/388/CEE soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione di cui all’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 4, lo Stato membro di identificazione esclude tale soggetto passivo non stabilito dal regime particolare. In tali casi il soggetto passivo non stabilito può essere successivamente escluso dal beneficio del regime particolare in qualsiasi momento del trimestre.
Per quanto riguarda i servizi elettronici effettuati prima dell’esclusione ma durante il trimestre dell’anno civile in cui si verifica l’esclusione, il soggetto passivo non stabilito presenta, per l’intero trimestre, una dichiarazione a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE. L’obbligo di presentare tale dichiarazione non incide sull’eventuale obbligo di registrazione in uno Stato membro in base alle normali regole.
2. Lo Stato membro di identificazione, che ha ricevuto un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione presentata a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE, rimborsa l’importo eccedente direttamente al soggetto passivo in questione.
Allorché lo Stato membro di identificazione ha percepito un importo corrispondente a una dichiarazione, che successivamente si rivela inesatta, e lo ha già distribuito tra gli Stati membri di consumo, questi rimborsano direttamente l’importo percepito in eccesso al soggetto passivo non stabilito e informano lo Stato membro di identificazione dell’adeguamento effettuato.
3. Qualsiasi periodo fiscale (trimestre) di cui all’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE è un periodo fiscale indipendente.
Una volta presentata una dichiarazione a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE, qualsiasi modifica successiva delle cifre in essa contenute può essere effettuata soltanto mediante una modifica di tale dichiarazione e non mediante un adeguamento di una dichiarazione successiva.
Gli importi dell’imposta sul valore aggiunto versati a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 7, della direttiva 77/388/CEE si riferiscono specificatamente a tale dichiarazione. Qualsiasi modifica successiva degli importi pagati può essere effettuata soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere attribuita ad un’altra dichiarazione, né adeguata in una dichiarazione successiva.
4. Gli importi che figurano nelle dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto presentate nel quadro del regime particolare previsto dall’articolo 26 quater, parte B, della direttiva 77/388/CEE non sono arrotondati all’unità monetaria intera più vicina. Viene indicato e versato l’importo esatto dell’imposta sul valore aggiunto.
Storico versioni
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