Art. 22
In vigore dal 17 ott 2005
Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell’articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE è superato, l’articolo 28 ter, parte B, di tale direttiva non modifica il luogo delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa che sono effettuate nel corso dello stesso anno civile prima che il massimale applicato dallo Stato membro per l’anno civile in corso sia superato, a condizione che il cedente:
a)
non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all’articolo 28 ter, parte B, paragrafo 3, della suddetta direttiva; e
b)
non abbia superato il massimale nel corso dell’anno civile precedente.
L’articolo 28 ter, parte B, della direttiva 77/388/CEE modifica invece il luogo delle seguenti cessioni effettuate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto:
a)
la cessione che ha determinato per l’anno civile in corso il superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso anno civile;
b)
tutte le successive cessioni effettuate in tale Stato membro nello stesso anno civile;
c)
le cessioni effettuate in tale Stato membro nell’anno civile successivo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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