Art. 13

In vigore dal 17 ott 2005
Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l’accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un’altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi, a norma dell’ della direttiva 77/388/CEE.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2005/1777 — Testo vigente | Portale Normativo