Art. 9
In vigore dal 17 ott 2005
Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all’, paragrafo 2, lettera e), settimo trattino, della direttiva 77/388/CEE comprendono le prestazioni di servizi effettuate sia da intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario della prestazione intermediata sia da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore della prestazione intermediata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1777:oj#art-9