Art. 10

In vigore dal 17 ott 2005
Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera e), ottavo trattino, della direttiva 77/388/CEE i rimorchi e i semirimorchi nonché i vagoni ferroviari sono mezzi di trasporto.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2005/1777 — Testo vigente | Portale Normativo