Art. 12

In vigore dal 17 ott 2005
In particolare, le seguenti operazioni non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE: 1) i servizi di radiodiffusione e di televisione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera e), undicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE; 2) i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, della direttiva 77/388/CEE; 3) la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi seguenti: a) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; b) i CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi; c) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; d) i CD e le audiocassette; e) le videocassette e i DVD; f) i giochi su CD-ROM; g) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; h) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; i) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche; j) i servizi di conservazione dei dati off line; k) i servizi pubblicitari, ad esempio in giornali, su manifesti e in televisione; l) i servizi di helpdesk telefonico; m) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; n) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; o) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia; p) l’accesso a Internet e al World Wide Web; q) i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
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