Art. 12
In vigore dal 17 ott 2005
In particolare, le seguenti operazioni non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE:
1)
i servizi di radiodiffusione e di televisione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera e), undicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE;
2)
i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, della direttiva 77/388/CEE;
3)
la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi seguenti:
a)
i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
b)
i CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi;
c)
il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
d)
i CD e le audiocassette;
e)
le videocassette e i DVD;
f)
i giochi su CD-ROM;
g)
i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
h)
i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
i)
i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
j)
i servizi di conservazione dei dati off line;
k)
i servizi pubblicitari, ad esempio in giornali, su manifesti e in televisione;
l)
i servizi di helpdesk telefonico;
m)
i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
n)
i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
o)
i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;
p)
l’accesso a Internet e al World Wide Web;
q)
i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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