Art. 5
In vigore dal 17 ott 2005
Ad eccezione dei casi in cui i beni montati diventano parte di beni immobili, il luogo di prestazione dei servizi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento è stabilito a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 28 ter, parte F, della direttiva 77/388/CEE.
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