Art. 3

In vigore dal 17 ott 2005
1.   La vendita di un’opzione relativa all’ambito d’applicazione dell’, parte B, lettera d), punto 5, della direttiva 77/388/CEE è una prestazione di servizi ai sensi dell’, paragrafo 1, di tale direttiva. La prestazione di servizi è distinta dalle operazioni sottostanti cui essa si riferisce. 2.   Se il soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, tale operazione è una prestazione di servizi ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.
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