Art. 10

In vigore dal 27 lug 2005
1.   Le licenze non sono trasferibili. 2.   A norma dell’, il titolare di una licenza può chiedere una nuova licenza, quando si preveda: a) di aggiungere una sostanza classificata; b) di avviare una nuova operazione; c) di cambiare i locali commerciali in cui vengono effettuate le operazioni. In questi casi, la licenza esistente scade alla prima di queste date: i) data di scadenza della validità quando sia stato fissato un periodo di validità a norma dell’ del presente regolamento o ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004; ii) data d’inizio della validità della nuova licenza. 3.   In caso di modifica delle informazioni fornite ai sensi dell’ diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare il nome del funzionario competente, il titolare della licenza informa le autorità competenti entro 10 giorni lavorativi dalla modifica. Se le condizioni di cui all’ sussistono anche dopo la modifica, le autorità competenti modificano opportunamente la licenza. 4.   I titolari delle licenze restituiscono alle autorità competenti le licenze che non sono più valide. 5.   Il paragrafo 2 si applica alle licenze rilasciate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2005/1277 | Portale Normativo