Art. 14

In vigore dal 27 lug 2005
1.   Gli operatori coinvolti nell’esportazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono esonerati dall’obbligo di registrazione di cui all’, paragrafo 1, di detto regolamento se i quantitativi totali delle loro esportazioni, nell’anno di calendario precedente (1o gennaio-31 dicembre), non superano i quantitativi specificati nell’allegato II del presente regolamento. In caso di superamento di questi quantitativi nell’anno di calendario in corso, l’operatore ottempera immediatamente all’obbligo di registrazione. 2.   Gli operatori coinvolti nell’esportazione di miscele contenenti sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono esonerati dall’obbligo di registrazione di cui all’, paragrafo 1, di detto regolamento se il quantitativo di sostanze classificate contenuto nelle miscele non supera, nell’anno di calendario precedente, i quantitativi specificati nell’allegato II del presente regolamento. In caso di superamento di questi quantitativi nell’anno di calendario in corso, l’operatore ottempera immediatamente all’obbligo di registrazione.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2005/1277 | Portale Normativo