Art. 15
In vigore dal 27 lug 2005
Ai fini dell’ del regolamento (CE) n. 273/2004, gli acquirenti comunicano ai rispettivi fornitori se tale articolo si applica o no nei loro confronti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1277:oj#art-15