Art. 13

In vigore dal 27 lug 2005
Le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, i laboratori ufficiali delle autorità competenti e le forze armate sono esonerati dall’obbligo di licenza e di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 soltanto quando questi operatori utilizzano i precursori di droghe nell’espletamento delle loro funzioni ufficiali. Gli operatori menzionati al paragrafo 1 sono inoltre esonerati: a) dal fornire la documentazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 111/2005; b) dall’obbligo di nominare un funzionario competente di cui all’ del presente regolamento.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2005/1277 | Portale Normativo