Art. 13
In vigore dal 27 lug 2005
Le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, i laboratori ufficiali delle autorità competenti e le forze armate sono esonerati dall’obbligo di licenza e di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 soltanto quando questi operatori utilizzano i precursori di droghe nell’espletamento delle loro funzioni ufficiali.
Gli operatori menzionati al paragrafo 1 sono inoltre esonerati:
a)
dal fornire la documentazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 111/2005;
b)
dall’obbligo di nominare un funzionario competente di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
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