Art. 3

In vigore dal 27 lug 2005
Gli operatori coinvolti nell’importazione, nell’esportazione o nelle attività di intermediazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 111/2005 concernenti sostanze classificate delle categorie 1 o 2 nominano un funzionario competente per il commercio delle sostanze classificate, comunicano alle autorità competenti il nome e i recapiti del funzionario in questione e le avvertono immediatamente di qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
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