Art. 4

In vigore dal 27 lug 2005
Il funzionario competente di cui all’ si accerta che l’importazione, l’esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità delle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato sia a rappresentare l’operatore sia a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito.
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