Art. 5
In vigore dal 27 lug 2005
1. Per ottenere una licenza ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, l’operatore deve presentare una richiesta per iscritto.
La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
a)
nome e indirizzo completi del richiedente;
b)
nome completo del funzionario competente;
c)
carica e mansioni del funzionario competente;
d)
indirizzo completo dei locali commerciali;
e)
descrizione di tutti i locali in cui vengono immagazzinate, prodotte e trattate le sostanze classificate;
f)
informazioni da cui risulti che sono state prese misure adeguate contro la rimozione non autorizzata delle sostanze classificate dai locali di cui alla lettera e);
g)
denominazione e codice NC delle sostanze classificate come indicato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004;
h)
nel caso di una miscela o di un prodotto naturale:
i)
nome della miscela o del prodotto naturale;
ii)
denominazione e codice NC delle sostanze classificate presenti nella miscela o nel prodotto naturale come figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004;
iii)
percentuale massima delle sostanze classificate nella miscela o nel prodotto naturale;
i)
descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 273/2004;
j)
se del caso, copia autenticata del registro delle imprese o delle attività;
k)
secondo i casi, certificato di buona condotta del richiedente e del funzionario competente o documento da cui risulti che offrono le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni.
Su loro richiesta, il richiedente consente alle autorità competenti l’accesso alle informazioni e ai documenti supplementari pertinenti.
2. Il paragrafo 1 si applica per quanto riguarda le licenze di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.
Ai fini del paragrafo 1, lettera e), la richiesta contiene una descrizione di tutti i locali di immagazzinamento, lavorazione e trasformazione, delle manipolazioni abituali e dell’uso delle sostanze classificate.
Ai fini del paragrafo 1, lettere g) e h), punto ii), vengono riportati la denominazione e il codice NC delle sostanze classificate come indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.
Ai fini del paragrafo 1, lettera i), viene riportata una descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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