Art. 5

In vigore dal 27 lug 2005
1.   Per ottenere una licenza ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, l’operatore deve presentare una richiesta per iscritto. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni: a) nome e indirizzo completi del richiedente; b) nome completo del funzionario competente; c) carica e mansioni del funzionario competente; d) indirizzo completo dei locali commerciali; e) descrizione di tutti i locali in cui vengono immagazzinate, prodotte e trattate le sostanze classificate; f) informazioni da cui risulti che sono state prese misure adeguate contro la rimozione non autorizzata delle sostanze classificate dai locali di cui alla lettera e); g) denominazione e codice NC delle sostanze classificate come indicato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004; h) nel caso di una miscela o di un prodotto naturale: i) nome della miscela o del prodotto naturale; ii) denominazione e codice NC delle sostanze classificate presenti nella miscela o nel prodotto naturale come figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004; iii) percentuale massima delle sostanze classificate nella miscela o nel prodotto naturale; i) descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 273/2004; j) se del caso, copia autenticata del registro delle imprese o delle attività; k) secondo i casi, certificato di buona condotta del richiedente e del funzionario competente o documento da cui risulti che offrono le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni. Su loro richiesta, il richiedente consente alle autorità competenti l’accesso alle informazioni e ai documenti supplementari pertinenti. 2.   Il paragrafo 1 si applica per quanto riguarda le licenze di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), la richiesta contiene una descrizione di tutti i locali di immagazzinamento, lavorazione e trasformazione, delle manipolazioni abituali e dell’uso delle sostanze classificate. Ai fini del paragrafo 1, lettere g) e h), punto ii), vengono riportati la denominazione e il codice NC delle sostanze classificate come indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. Ai fini del paragrafo 1, lettera i), viene riportata una descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2005/1277 | Portale Normativo